Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Autocertificazione
Descrizione breve
Autocertificazione
Data di inizio pubblicazione
Servizio di competenza
Ufficio di competenza
Descrizione
Cosa si può autocertificare:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- dati di diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile, come, ad esempio, la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- titolo di studio, esami sostenuti
- titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- appartenenza ad ordini professionali
- la posizione degli obblighi militari
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento degli obblighi contributivi
- codice fiscale, la partita I.V.A.
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente o casalinga
- qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore o simili
- iscrizione presso associazioni
- assenza di condanne penali
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso
- di essere a carico della famiglia
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Il cittadino può anche autocertificare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà tutti i fatti, gli stati e le qualità personali, non compresi nell’elenco dei documenti autocertificabili che siano a diretta conoscenza e nell’interesse del dichiarante, anche se riguardanti altre persone, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
L’autentica della sottoscrizione non è necessaria. E’ sufficiente firmare in presenza del dipendente addetto o se inviata per posta o fax, allegando una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
E’ necessario procedere all’autentica della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal Sindaco, se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata ad un privato oppure per la riscossione da parte di terzi di benefici economici presso organi della pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici.
Cosa non si può certificare:
- i certificati medici, certificati sanitari, i certificati veterinari
- i certificati di origine e i certificati di conformità CE (conformità europea)
- i certificati relativi ai marchi o ai brevetti
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
Sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità. Se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l’interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali.
Dove si può utilizzare
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con la pubblica amministrazione (Comuni, Provincie, Regioni, le Amministrazioni dello Stato, le Scuole e gli Istituti, le Università), dai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Poste, ecc.) o da privati che vi consentono.
Sono acquisiti d’ufficio, le copia integrali e gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici, necessari per la pubblicazione del matrimonio.
Posizione GPS
02/05/2014
Ultimo aggiornamento:01/02/2024 10:17