art. 1, c. 1, lettera m) della L.R. nr. 10/2014 prevede che, in luogo di quanto disposto dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, il Responsabile della trasparenza è nominato dall’Organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la prevenzione della corruzione.
l’art. 1, comma 7, della legge 190/12, che testualmente recita: “A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.”;